Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for procedural violations and insufficient sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Buccolieri inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued for legal violations regarding procedural articles and a lack of motivation concerning his responsibility, but the court found these arguments generic and unsupported by the evidence. The court emphasized that the trial court correctly evaluated multiple elements—such as victim testimonies, phone contacts, and intercepted conversations—as a unified whole to meet the standard of proof beyond reasonable doubt, and that the denial of generic mitigating circumstances was justified by the severe nature of the crime committed against elderly victims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 192, 530 c.p.p.; In cassation proceedings, generic appeals reproducing arguments already examined by the court of first instance are inadmissible, and the appellate court must evaluate evidence globally rather than atomistically to ensure a rational degree of credibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERI SALVATORE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/07/1992 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Buccolieri; considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 530 cod. proc. pen, nonché l'assenza o contraddittorietà della motivazione in punto di giudizio di responsabilità; che la censura, peraltro meramente riproduttiva di profili già dedotti con l'atto di appello, congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e volta ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità, è generica e comunque manifestamente infondata; che, invero, il collegio di merito ha puntualmente indicato e raccordato logicamente plurimi elementi che, globalmente valutati, ha ritenuto gravi, precisi e concordanti nel senso della partecipazione dell'imputato alla contestata rapina (la descrizione dell'azione predatoria resa dalle due persone offese, la certa responsabilità dei due fratelli Miccoli, la testimonianza resa da Simona Presta, ritenuta pienamente attendibile, i contatti telefonici tra Buccolieri e i due complici e le conversazioni di costoro captate nella caserma dei carabinieri nei giorni successivi al fatto: si vedano le pagine da 6 a 11 della sentenza impugnata); che si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato" al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605;
Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e alla entità della pena inflitta è manifestamente infondato, a fronte della adeguata motivazione che sorregge il diniego della invocata diminuente e il giudizio di congruità della sanzione irrogata dal primo giudice, espressamente incentrata sulla gravità della rapina, commessa in tre persone e di notte introducendosi nella abitazione di due anziani coniugi che erano stati immobilizzati, imbavagliati e ripetutamente percossi; che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269- 01); che, parimenti, è adempiuto l'onere motivazionale in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale, è sufficiente che dia l'indicazione, come nel caso in esame, di quelli reputati rilevanti e decisivi (Sez.
U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme