Italian Court dismisses appeal claiming excessive fine reduction, ruling sentencing discretion is not subject to re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Virgilio Savino inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances in their maximum extent. Savino argued the monetary penalty exceeded the statutory minimum, but the court found the lower court adequately justified its decision by referencing specific elements like the nature of the stolen item and the defendant's criminal history. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power and cannot be re-evaluated on appeal unless the decision is arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court's determination of the penalty, including the extent of mitigating circumstances and the monetary amount, constitutes an exercise of discretionary power that is not subject to re-evaluation on appeal, provided the decision is not arbitrary or illogical and is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILIO SAVINO nato a CERIGNOLA il 06/10/1995 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Savino Virgilio; considerato che con l'unico motivo di ricorso proposto è dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse attenuati generiche nella massima estensione e in relazione alla misura della componente pecuniaria della pena irrogata che è stata determinata in misura superiore al minimo edittale; che la censura è manifestamente infondata poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti che giustificavano la riduzione ex art. 62 bis cod. pen. in misura inferiore al terzo e lo scostamento della pena pecuniaria dal minimo edittale evidenziando la natura del bene ricettato (un bene mobile registrato), le concrete modalità del fatto e i precedenti penali dell'imputato (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla determinazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nella specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217); che è da ritenere adempiuto l'onere motivazionale in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale, è sufficiente che dia l'indicazione, come nel caso in esame, di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez.
U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il gior