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Ordinanza — n. 31390/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on receipt of goods, ruling value is secondary to general leniency principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Sorce's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Sorce argued for a special mitigating circumstance of particular leniency under Article 648, Paragraph 4 of the Penal Code, but the lower court denied it based on the car's non-negligible value. The court rejected this claim, affirming that the value of the stolen goods is only a subsidiary factor; if the value is not negligible, the special leniency must be excluded regardless of other circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; In cases of receipt of stolen goods, the value of the item is a subsidiary element for assessing special leniency, meaning if the value is not negligible, the circumstance of particular leniency must be excluded.

Parole chiave

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receipt of stolen goods particular leniency value of stolen item subsidiary assessment inadmissible appeal Penal Code Article 648 Cassation jurisdiction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Giuseppe Sorce; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini
258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Sorce; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo di profili di censura già svolti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 6 della impugnata sentenza) che ha posto a fondamento del diniego il non esiguo valore dell'autovettura ricettata, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio