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Ordinanza — n. 31388/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to request oral trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Paolo Pellicani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the constitutional challenge regarding the written appeal regime generic and merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Furthermore, the appeal failed to request an oral trial within the statutory deadline, and other grounds were deemed aspecific without supporting argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 51 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the constitutional question is generic and repetitive, or if the party fails to request an oral trial within the prescribed period.

Parole chiave

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constitutional appeal inadmissibility generic grounds rejection oral trial request deadline written appeal regime repetitive arguments dismissal rimborso delle spese restituzione dei sussidi statali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 51 cod. pen.
art. 51 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICANI FRANCESCO PAOLO nato a BARI il 20/07/1939 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Paolo Pellicani; considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del regime cartolare del giudizio di appello per violazione dell'art.111 Cost. proposta con il primo motivo di ricorso atteso che tale disciplina assicura la facoltà dell'imputato di richiedere la trattazione orale del processo e di presenziare personalmente alla sua celebrazione, istanza che, nel caso di specie, non è stata avanzata nel rispetto del termine decadenziale di 15 giorni liberi antecedenti al giudizio; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce l'indeterminatezza dell'imputazione e l'esclusione dalla causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sono generici in quanto meramente riproduttivi di censure già vagliate e adeguatamente disattesi dalla Corte di appello la quale, sotto il primo profilo, ha correttamente rilevato che nell'addebito contestato - come effettivamente è descritto al punto del c) del capo 1) - vi è preciso riferimento alla richiesta di rimborso di una fattura di euro 4.002.233,62 ed alla relativa causale (prestazioni erogate nel periodo in cui l'imputato aveva ottenuto l'accreditamento presso il Servizio Sanitario Nazionale e, tuttavia, già rimborsate); quanto al secondo profilo, il collegio di merito ha osservato che l'odierno ricorrente aveva posto in essere una condotta fraudolenta in danno di una azienda pubblica per ottenere il pagamento di prestazioni già rimborsate, escludendo pertanto che egli avesse agito nell'esercizio di un diritto; osservato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono totalmente aspecifici poiché censurano il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 2) ed il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno, salvo affermare che la Corte territoriale non avrebbe esaminate i motivi di appello dedotti al riguardo, quando invece la sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) ha esplicitamente affrontato anche tali deduzioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1