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Ordinanza — n. 31387/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing calculation under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Diana Vito's appeal inadmissible due to the failure to meet statutory requirements for challenging sentencing calculations. Although the appellant argued the lower court omitted a concrete evaluation of post-crime conduct under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, the Court found the complaint generic and improperly formulated. Consequently, the appeal was rejected, and Vito was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Appeals must be formulated in terms permitted by law; generic complaints lacking specific legal grounds regarding sentencing methodology are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing calculation procedural requirements generic complaint Code of Criminal Procedure violazione degli oneri dell'autorizzazione violazione delle norme zonali segno di dominio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Vito Diana; considerato che l'unico motivo con cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, in quanto del tutto privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, cod.
art. 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA VITO nato a BARI il 07/08/1960 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vito Diana; considerato che l'unico motivo con cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, in quanto del tutto privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ove la Corte di appello ha proceduto alla riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado valutando il comportamento dell'imputato successivo al reato (l'azione risarcitoria e la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità), si prospetta una deduzione del tutto generica e peraltro anche inconferente lamentando che "i giudici omettono di eseguire in concreto una valutazione della condotta contestata alla luce della previsione di cui all'art. 129 c.p.p.", così si legge testualmente nel ricorso. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.