Cassation court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to absence of positive evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Lagalante's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on established precedent allowing the denial of such circumstances when no positive elements exist, permitting the mere existence of prior criminal records to justify the refusal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified by the absence of positive elements, where prior criminal records alone may suffice to support such a decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGALANTE FABIO nato a MONOPOLI il 14/01/1987 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fabio Lagalante; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché (come emerge a pag. 4 della sentenza impugnata) la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diniego delle suddette diminuenti può essere legittimamente giustificato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.