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Ordinanza — n. 31385/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court's reasoning regarding his possession of illicit bank drafts was illogical, but the appeal lacked the specific factual and legal grounds required by law. The court rejected these generic arguments because they failed to provide the precise points of contention necessary for the appellate judge to exercise their supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if it fails to specify the exact grounds of fact and law contesting the lower court's reasoning, thereby preventing the appellate judge from exercising their supervisory function.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement appellate review limits Art. 581 c.p.p. generic arguments rejection sequestro di un veicolo protrazione dell'affitto moratoria straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO PIO MASSIMILIANO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1974 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pio Massimiliano Albano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo f) di imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti - a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla identificazione dell'imputato quale possessore di assegni bancari di provenienza delittuosa che lui stesso aveva negoziato presso vari esercizi commerciali (fondato sulle attendibili dichiarazioni e sugli affidabili riconoscimenti fotografici operati dai titolari di detti locali)- il ricorso prospetta deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 20