Italian Court dismisses appeals regarding prescription limits when defense joins collective hearing suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Pasquale Carbonara and Cosimo Leonardo Carbonara inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to declare the crime extinguished due to prescription, claiming the procedural suspension rules were misapplied. The court rejected this, affirming that joining a collective defense suspension correctly suspends the prescription period without being capped at sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.: When a defense joins a collective suspension of hearings ordered by the court, the prescription period suspends until the next hearing, overriding the sixty-day maximum limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONARA PASQUALE nato a MONOPOLI il 26/03/1992 CARBONARA COSIMO LEONARDO nato a MONOPOLI il 06/11/1996 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Pasquale Carbonara e Cosimo Leonardo Carbonara, presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, poiché, i giudici di appello hanno correttamente calcolato il termine necessario a prescrivere il contestato delitto di cui all'art. 648 cod. pen., tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione intervenuti nel caso di specie; che, infatti, contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti, va ribadito che, in caso di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali, il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen.» (Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154;
Sez. 3, n. 11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il