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Ordinanza — n. 31381/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal liability judgment due to lack of cited penal law and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ngjela Elidon inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and lack of reasoning regarding criminal liability, but failed to cite the specific penal norm allegedly misapplied. The court rejected this because the appellant did not meaningfully engage with the appellate court's detailed argumentation, which correctly established that his presence and threats constituted active participation in the extortion crime rather than mere passive presence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite the specific penal provision allegedly misapplied and does not substantively confront the court's reasoning on criminal liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal inadmissibility lack of cited law concurrent participation extortion crime rinnovo del permesso di dimora soggiorno illegale domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 28895 del 13/07/2020, Massaro
Sez. 2 n. 50323 del 22/10/2013, Aloia
Sez. 6 n. 47562 del 29/10/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NGJELA ELIDON nato a VLORE( ALBANIA) il 09/12/1985 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; e

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Elidon Ngjela; considerato che con l'unico motivo di ricorso proposto si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; che la norma penale erroneamente applicata non risulta in alcun modo indicata; che, quanto alla omessa e/o contraddittoria motivazione (deduzione cumulativa, da ritenersi già di per sé generica) il ricorrente non si confronta con l'ampio costrutto argomentativo della sentenza impugnata (pagg. da 4 a 6) laddove, senza incorrere in alcuna evidente illogicità, sono congruamente esposto le ragioni in fatto e in diritto poste a base del giudizio di responsabilità dell'imputato che, lungi dall'avere tenuto un comportamento meramente passivo, aveva, invece, offerto un contributo concorsuale alla realizzazione del contestato delitto di estorsione in più persone riunite non solo nella forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, ma anche, in una occasione, con apporto materiale minacciando lui stesso la vittima del reato, così conformandosi ai canoni ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso di persone nel reato secondo cui anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del fatto illecito può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2 n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807;

Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465) ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025 Il CcThi!esteis