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Ordinanza — n. 31380/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud attempt due to lack of evidence regarding victim's inability to pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Caputo inadmissible, rejecting arguments regarding the elements of fraud and attempted crime. The lower court found that Caputo's deceptive conduct regarding a €4,800 debt to his niece constituted fraud, but no evidence showed the victim lacked the means to pay. Consequently, the court upheld the conviction and rejected the claim of non-punishability due to minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The court must verify the specific inability of the victim to pay; mere intent to cause loss does not establish the non-punishability exception for minor offenses.

Parole chiave

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fraud attempt non-punishability victim solvency deceptive conduct Cassa delle ammende contratto di edizione difetto di sottoscrizione contratto di franchising

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO FRANCESCO nato a NAPOLI il 12/03/1978 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Caputo; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi della truffa contestata e alla configurabilità del tentativo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dalla Corte di merito la quale ha individuato l'artifizio e raggiro nella condotta dell'imputato che aveva fatto credere alla persona offesa di dovere corrispondere la somma di euro 4.800,00 in relazione ad un pacco destinato al nipote Antonio, così predisponendo una mendace rappresentazione della realtà idonea ad ingannare la vittima, non essendovi peraltro prova che di tale denaro costei non avesse la concreta disponibilità o non potesse comunque procurarsela (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha valorizzato la rilevante entità del danno che l'imputato intendeva cagionare alla persona offesa ( un esborso di euro 4.800,00); così dando conto della insussistenza di uno dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio