Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late plea and lack of defense request for remission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Spicuzza inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to declare crimes extinguished by a late plea, arguing it violated Article 162-ter of the Penal Code. The court found the plea arrived too late for the first instance trial and noted no request for remission was made during proceedings due to the defense lawyer's absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162-ter cod. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-declaration of crime extinction due to a late plea is inadmissible if the plea occurred after the trial opened and no remission request was formally lodged during the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPICUZZA FRANCESCO nato a BRONTE il 19/06/1990 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di Francesco Spicuzza; considerato che il primo motivo, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 162-ter cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non ha proceduto alla declaratoria di estinzione dei reati per azione riparatoria rilevando che la stessa era intervenuta tardivamente e cioè ben oltre il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; che, parimenti privo di pregio è anche il riferimento alla mancata remissione in termini ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., comma secondo, cod. pen., per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, non risultando essere stata avanzata in dibattimento alcuna richiesta ex art. 175 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1luglio 2025 Il Co i lie ten ort.,___ Il Pre idente