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Ordinanza — n. 31376/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31376/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Longo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Longo argued that the lower court violated the law regarding necessity and failed to balance generic mitigating factors against recidivism, but the court found these points merely repetitive of the appellate judgment. The court rejected the appeal because the arguments did not offer new legal criticism and one specific complaint was procedurally barred from being raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 54 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed at the appellate level without providing new substantive legal criticism or if it raises issues not properly deduced in the appellate act.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments procedural defect necessity defense generic mitigating factors recidiva nell'infrazione aggravamento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Luigi Longo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Luigi Longo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019
2 e 3), con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorrenza della invocata scriminante nel caso di occupazione abusiva di immobile (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep.
Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e altri
Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e altri, Rv.
Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011, Essaki
253035 - 01; Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011, Essaki, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO LUIGI nato a PALERMO il 26/08/1984 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Longo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità in punto di mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pagg. 2 e 3), con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, in linea con i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricorrenza della invocata scriminante nel caso di occupazione abusiva di immobile (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520 - 01;

Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e altri, Rv. 253035 - 01; Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011, Essaki, Rv. 249915 - 01), con tale apparato argomentativo il ricorrente non si confronta omettendo, pertanto, una critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il giudizio di bilanciamento delle concesse attenuanti generiche in sola equivalenza alla ritenuta recidiva non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nell'atto di appello; quanto all'omessa motivazione in ordine al quantum di pena irrogato a titolo di continuazione ( pag. 6 del ricorso), si tratta di censura del tutto eccentrica in quanto nella specie il delitto configurato dai giudici di merito è uno solo e non , invece, un concorso formale di reati avvinti dal medesimo disegno criminoso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lug