Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of lower court's factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Ingoglia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision regarding his liability for illegally occupying a property, arguing flaws in the reasoning and factual assessment. The court rejected these claims because the appeal merely requested a different evaluation of the same evidence without proposing new facts or legal arguments, which is precluded at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a different evaluation of the same evidence or a different reconstruction of facts without proposing new elements or legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGOGLIA RICCARDO nato a CASTELVETRANO il 23/09/1989 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riccardo Ingoglia; considerato che entrambi i motivi, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per i reati ascritti, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede: pur denunciando formalmente vizi motivazionali, il ricorrente ha lamentato la valutazione delle risultanze processuali poste a base della decisione, sollecitandone un diverso apprezzamento, con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito e, dunque, una alternativa ricostruzione della vicenda fattuale; che, a tal proposito, va ricordato come alla Corte di cassazione sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata nei precedenti gradi, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (per tutte:
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; successivamente Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, nella specie, il profilo relativo alla riconducibilità all'imputato della occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'Istituto Case Popolari e del suo ampliamento in assenza di permesso di costruire è stato puntualmente esaminato dalla Corte di appello (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) che ha sviluppato sul punto, rispetto alle doglianze difensive, un apparato argomentativo, in fatto ed in diritto, privo di manifeste illogicità e che si salda con quello della pronuncia di primo grado; che, in particolare, le dichiarazioni dibattimentali di Salvatore Favara non sono state affatto travisate nel loro contenuto atteso che il collegio di merito ha correttamente evidenziato come il testimone aveva riferito di avere visto l'imputato presso l'immobile abusivamente occupato, sia pure in modo " non fisso"; con tale complessiva motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a reiterare pedissequamente in questa sede gli stessi profili già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec