Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissible grounds to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Kelvin Agogh's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Agogh argued the lower court's reasoning regarding the victim's credibility and the crime under Article 629 of the Penal Code was illogical. The court rejected this, stating that appellate courts cannot re-evaluate evidence or substitute their own logic for that of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own logical reasoning for that of the court of first instance, rendering appeals based on alleged illogical motivation inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOGH KELVIN ( CUI 03P09EL ) nato il 12/08/1989 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kelvin Agogh; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata circa l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni di quest'ultima) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 lugli