Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31373/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal filed by Antonio Dilecce inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly assess his joint responsibility for extortion, but the Court found these complaints were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the decision was upheld because the appeal lacked the specific, substantive criticism required by law to bypass the finality of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 629 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already rejected in the lower instance without presenting a new, specific, and effective critique of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility joint criminal responsibility repetition of arguments lack of specific grounds extortion crime motivazione inadeguata delle censure costituzionali concussione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen., lamentando, in particolare, l'assenza del contributo concorsuale, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett.
Art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.
Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia
278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILECCE ANTONIO nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 03/01/1949 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Dilecce; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.629 cod. pen., lamentando, in particolare, l'assenza del contributo concorsuale, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6-8 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti ed in aderenza alle risultanze processuali, il giudice di appello ha ritenuto pienamente integrata la partecipazione concorsuale dell'odierno ricorrente nel delitto di estorsione ascritto); considerato, inoltre, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 l