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Ordinanza — n. 31372/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated attempted robbery judgment for lack of merit and legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Berti inadmissible, rejecting all five grounds raised against the lower court's judgment. Berti argued for insufficient reasoning regarding witness credibility, violation of criminal code articles on liability and recidivism, and improper denial of mitigating circumstances. The court found these arguments manifestly unfounded, noting the appellate court adequately evaluated evidence and applied established precedents regarding social danger and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 56, 628, 62, 62 bis, 99 c.p.; The Court of Cassation holds that an appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellate court's reasoning is not manifestly illogical and if the lower court correctly applied statutory principles regarding recidivism and the denial of generic mitigating factors based on prior criminal record.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated attempted robbery recidivism assessment generic mitigating factors manifestly unfounded grounds criminal liability procedural inadmissibility tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma 3, c.p.
271269); ritenuto che è manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 56, comma terzo, cod.
Art. 628 c.p.
Art. 62 c.p.
4 della sentenza impugnata) ; osservato che il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si censura la mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, il diniego di attenuanti generiche ed il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 62 bis c.p.
4 della sentenza impugnata) ; osservato che il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si censura la mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, il diniego di attenuanti generiche ed il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 99, comma 1, c.p.
e, in misura piena, di quella del lieve danno patrimoniale; che tale percorso argonnentativo è conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
art. 62 bis cod. pen
4 della sentenza impugnata) ; osservato che il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si censura la mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, il diniego di attenuanti generiche ed il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 99 cod. pen
e, in misura piena, di quella del lieve danno patrimoniale; che tale percorso argonnentativo è conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
è altresì in linea con il principio secondo cui il diniego di attenuanti generiche può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTI NICOLA nato a FORLI il 08/04/1989 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Berti; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni rese da da Davide Forti e dalla persona offesa Rino di Leone, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati ed esaminati dai giudici di appello che hanno dato conto dell'assenza di significative contraddizioni e difformità tra i due portati dichiarativi ( pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), così effettuando una valutazione di merito immune da manifeste illogicità e, come tale, non sindacabile in questa sede; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 628 cod. pen, in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, dalla adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del testimone Forti, ha fatto discendere una ricostruzione fattuale (pretesa di denaro accompagnata dall'uso di un coltello come strumento di minaccia) sussumibile nell'alveo della tentata rapina aggravata (pag. 4 della sentenza impugnata) ; osservato che il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, con i quali si censura la mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, il diniego di attenuanti generiche ed il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 in misura inferiore alla massima estensione, sono manifestamente infondati in quanto la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha fondato tali statuizioni sui numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio anche recenti che, valutati unitamente al reato sottoposto a giudizio, contraddistinto anche dall'uso di un'arma impropria, delineavano una rafforzata pericolosità sociale dell'imputato e lo rendevano immeritevole della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen. e, in misura piena, di quella del lieve danno patrimoniale; che tale percorso argonnentativo è conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza" (Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838);

è altresì in linea con il principio secondo cui il diniego di attenuanti generiche può fondarsi sui precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che è manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di recesso attivo: la Corte territoriale correttamente evidenziato - sulla scorta della ricostruzione fattuale della vicenda- che l'imputato non aveva desistito volontariamente dall'azione predatoria ma a seguito del rifiuto della persona offesa di consegnare il denaro richiesto e, dunque, in ragione di un fattore esterno; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così