Court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding public contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maria Carmela Aquilia inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already found the defendant's request for public contributions contained false indications, resulting in unjust enrichment of €770.00, which the court confirmed as factually established. Consequently, the higher court rejected the three grounds of appeal as manifestly unfounded and upheld the lower court's decision without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is free from manifest illogicalities, allowing the higher court to dismiss the appeal without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILIA MARIA CARMELA nato a UCRIA il 03/12/1963 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Carmela Aquilia; considerato che i tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto attinenti al giudizio di responsabilità sono manifestamente infondati; che la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e scevra da manifeste illogicità, ha puntualmente esaminato le doglianze dedotte nell'atto di appello, e ha affermato, in aderenza alle risultanze probatorie, che l'imputata aveva presentato a domanda unica di pagamento per via telematica tramite un centro autorizzato di assistenza agricola (il che rendeva irrilevante l'acquisizione della stessa invocata dalla difesa), che tale richiesta conteneva false indicazioni e aveva consentito la percezione di un ingiusto profitto, segnatamente, della somma di euro 770,00 a titoli di contributi pubblici, come emerso nel corso della deposizione del testimone Di Filio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.