Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Vitale inadmissible without formalities. The lower court had sentenced Vitale to six months of imprisonment and a fine for a specific offense, but the appeal raised only a ground of manifest illogicality in the reasoning. The court ruled this ground was not permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, as it did not concern the defendant's will, legal qualification, or the legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and Vitale was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based solely on the manifest illogicality of the reasoning is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/07/2000 avverso la sentenza del 19/03/2025 del GUP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha applicato a Vitale Giuseppe, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore