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Ordinanza — n. 31363/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding right to counsel during alcohol test refusal. The court ruled the right to a lawyer does not apply when a driver refuses the test.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was the non-observance of procedural rules regarding the right to counsel during an alcohol test. The appellant argued that the lower court failed to inform him of his right to a lawyer before the test, which he refused to take. The court held that this right is not triggered in cases of refusal to undergo the test, as the lawyer's presence is only relevant to ensure the integrity of the test itself, not the refusal.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; The right to be assisted by a lawyer for the purpose of the alcohol test does not arise in cases of refusal to undergo the test.

Parole chiave

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right to counsel alcohol test refusal criminal procedure inadmissible appeal driving offense facoltà di astenersi dal testimoniare difesa obbligatoria abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo del 25 gennaio 2023 con cui Coero Borga Cristiano era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli
Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio
281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COERO BORGA CRISTIANO nato a PINEROLO il 13/10/1975 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo del 25 gennaio 2023 con cui Coero Borga Cristiano era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine all'omesso avviso al conducente, richiesto di sottoporsi all'"alcoltest", della facoltà di farsi assistere da un difensore.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Ed infatti, essendo stata contestata l'ipotesi criminosa di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, assume troncante rilievo il principio, cui questo Collegio intende dare continuità applicativa, per cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (così, tra le altre, Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745-01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il P i ent