Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic lack of specific factual and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ziouane Mohamed inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked proper motivation and violated procedural law regarding Article 546 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appellant's complaint was too general, failing to specify factual or legal grounds or adequately address the reasoning of the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and non-specific, failing to pinpoint the factual or legal errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIOUANE MOHAMED (CUI 01TL8ZA) nato il 01/06/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 14 ottobre 2023 con cui Ziouane Mohamed era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estenso