Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31358/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justifiable ground regarding conditional sentence suspension. The court ruled the lower court's denial was legally sound and unchallengeable. The appeal was rejected because the argument lacked merit at the final review stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Beck Bongo was declared inadmissible because the sole ground raised was non-justifiable in this stage of proceedings. The appellant argued that the Court of Appeal failed to grant conditional sentence suspension, but the lower court had already provided a logically coherent and justified explanation for the denial. Consequently, the court ruled that the appellate decision was unchallengeable at the cassation level, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court cannot review the substantive merits of a denial of conditional sentence suspension if the lower court's reasoning is logically sound and free from defects, rendering the appeal inadmissible for lack of justifiable grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension cassation appeal inadmissibility non-justifiable ground appellate court reasoning procedural costs order sospensione condizionale della pena liberazione condizionale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECK BONGO (CUI 03R73WW) nato il 03/02/1982 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 7 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 25 giugno 2024 con cui Beck Bongo era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. E', infatti, manifestamente infondata la doglianza relativa all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato (cfr. p.

3) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Prp