Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31357/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for improper filing venue in criminal procedure access to court cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong registry, specifically the civil registry instead of the criminal registry of the issuing judge. The applicant, Amoruso Carmelo, sought to challenge an order regarding his access to court-funded legal representation, arguing the lower court's decision was null. The court ruled that criminal procedure rules strictly govern such access cases, requiring filings at the specific judge's registry to comply with statutory requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 582, 583 cod. proc. pen.; In proceedings for admission to court-funded legal representation, criminal procedure rules apply, rendering a cassation appeal inadmissible if not filed at the registry of the judge who issued the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure filing access to court patrocinio a spese Stato inadmissibilità ricorso cancelleria competente motivi di cassazione declinatoria di competenza diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, Messana
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO CARMELO nato a NICOSIA il 03/06/1969 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 20 giugno 2024 il Tribunale di Enna ha rigettato l'opposizione proposta da Amoruso Carmelo avverso il decreto emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale del 14 luglio 2023 con cui era stata revocata la sua precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, invocando la nullità dell'ordinanza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato presso la cancelleria civile della Corte in Cassazione, e non già presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Secondo consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (così, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068-01; Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen