Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual or legal complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Galeone Antonio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific crime, arguing the lower court's reasoning was contradictory or illogical. The court rejected this claim because the grounds were too general, failing to pinpoint specific factual or legal errors as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and aspecific, failing to detail factual or legal complaints and adequately confront the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEONE ANTONIO nato a TARANTO il 21/03/1990 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il marzo 2025 la Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 9 luglio 2024 con cui Galeone Antonio era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione oltre a inosservanza o erronea applicazione di legge.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Cons