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Ordinanza — n. 31353/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the cited ground does not match statutory requirements for appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31353/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Cruz Christopher Lee inadmissible without formalities. The appellant argued a violation of law regarding non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this reason not permitted under Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged ground of violation does not fall within the specific categories of permissible grounds listed in the statute, such as lack of connection to the judgment or error in legal qualification.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory grounds Cassation procedure non-punishment grounds procedural costs Cassa delle ammende violation of law esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Cagliari ha applicato - per quanto di interesse in questa sede - a Cruz Christopher Lee, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati a lui ascritti.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Cagliari ha applicato - per quanto di interesse in questa sede - a Cruz Christopher Lee, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati a lui ascritti.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUZ CHRISTOPHER LEE nato a NEW YERSEY( STATI UNITI AMERICA) il 17/06/1993 avverso la sentenza del 16/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari ha applicato - per quanto di interesse in questa sede - a Cruz Christopher Lee, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati a lui ascritti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.