Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31352/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by El Hilali Hamza inadmissible without formalities. The appellant argued for a requalification of the crime under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree, but the court found this ground not permitted under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible without formalities if the alleged ground does not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Code of Criminal Procedure requalification of crime permitted grounds Cassa delle ammende procedural costs Article 448 imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Pavia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a El Hilali Hamza la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 81 cpv.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Pavia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a El Hilali Hamza la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HILALI HAMZA nato il 28/08/1998 avverso la sentenza del 13/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2025 il G.U.P. del Tribunale di Pavia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a El Hilali Hamza la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il