Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable discretionary sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Miranda Gaetano inadmissible because the grounds raised were not deducible in this stage of proceedings. The appellant challenged the aggravated recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, arguing errors in legal application and reasoning. The court ruled that the lower court's evaluation of social danger and the comparison between aggravating and mitigating factors constitute discretionary merit judgments, which are immune from review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the grounds lack a proper comparison with the contested decision or if they challenge discretionary evaluations of social danger and circumstance equivalence that are supported by sufficient motivation and free from arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA GAETANO nato a PORTICI il 06/12/1966 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 26 marzo 2019 con cui Miranda Gaetano era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, rispettivamente eccependo, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea applicazione della recidiva aggravata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come essa sia priva di adeguato confronto con le argomentazioni presenti nella decisione impugnata (cfr. pag.
2) in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 2.2. Allo stesso modo manifestamente infondata è pure la censura relativa alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 2).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 I