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Ordinanza — n. 31350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding exclusion of punishability for minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tybinka Zenoviy inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued for the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code, claiming particular minor offensiveness, but the lower court correctly identified that both minor offensiveness and non-habituality must be cumulatively proven. The court ruled that since the trial judge properly highlighted all necessary indices to reject the minor offensiveness hypothesis, the appeal lacked a valid legal basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The exclusion of punishability for particular minor offensiveness requires the simultaneous presence of minor offensiveness and non-habituality; an appeal challenging only one aspect without addressing the cumulative requirement is inadmissible.

Parole chiave

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exclusion of punishability particular minor offensiveness non-habituality requirement cumulative conditions inadmissible appeal Article 131-bis Penal Code deducibility of grounds guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod.
Art. 133, first paragraph, c.p.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Art. 186, paragraph 2, letter c), D.Lgs. 30 April 1992, n. 285
Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'8 giugno 2023 con cui Tybinka Zenoviy era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TYBINKA ZENOVIY nato il 18/11/1968 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell'8 giugno 2023 con cui Tybinka Zenoviy era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Con riferimento all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr. pp. 2 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell