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Ordinanza — n. 31349/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of omitted generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and specific. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not recognized, but the lower court's reasoning was deemed legally sound and specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the ground of appeal is generic and aspecific, failing to pinpoint factual and legal grievances or adequately confront the lower court's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic ground of appeal omitted mitigating circumstances specificity requirement procedural costs award riduzione della pena sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVINO GENNARO nato a NAPOLI il 16/01/1979 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

"i 1. Con sentenza del 14 febbraio '2£1231 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 3 novembre 2023 con cui Calvino Gennaro era stato condannato alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 8.400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Co