Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable grounds regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kaba Sory inadmissible because the grounds raised were not suitable for review on points of law. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances and the severity of the three-year sentence. The court ruled that the appellate decision was logically sound and within the judge's discretionary power to set a median or minimum sentence, making the issues non-justiciable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60, 62-bis, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances or the specific quantum of a sentence within statutory limits are inadmissible as they concern the discretionary judgment of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KABA SORY nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 19 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 10 ottobre 2024, ha rideterminato la pena inflitta a Kaba Sory nella misura di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine a reati in materia di stupefacenti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, al contempo lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Il Collegio rileva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.
2) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caddi e altri, Rv. 242419-01). 2.2. In ordine, poi, al disposto trattamento sanzionatorio, deve essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 2 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigli