Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31344/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31344/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and failed to specify factual or legal complaints. The appellant argued for a retrial based on alleged misinterpretation of facts, but the court found the reasoning insufficient under Article 591 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the lower court's decision granting conditional suspension was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and aspecific, failing to pinpoint the errors in fact or law and adequately contrasting them with the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code lack of specificity procedural costs guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUQUILLO ANDRANGO JORGE ANIBAL nato il 22/01/1975 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 maggio 2024, ha concesso a Suquillo Andrango Jorge Anibal la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, nel resto confermando la sua condanna alla pena di anni uno di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estenso