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Ordinanza — n. 31343/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31343/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a requalification of the crime under Article 73, paragraph 5 of the 1990 Decree, but the court found this argument irrelevant to the permitted grounds for cassation such as errors in legal qualification or sentencing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Cassation Appeal Inadmissible Grounds Legal Qualification Procedural Costs Article 448 Article 610 reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
del Tribunale di Palmi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 73, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Palmi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Cananzi Salvatore la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANANZI SALVATORE nato a GIOIA TAURO il 24/07/1987 avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 marzo 2025 il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Cananzi Salvatore la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere esten