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Ordinanza — n. 31338/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31338/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Canova Giovanni in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere impostagli per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Canova Giovanni, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione all'onere della prova; omessa motivazione circa la sussistenza del rapporto di concausalità tra i comportamenti a lui addebitati e il provvedimento cautelare applicatogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31338/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale domanda tardiva di ricusazione carcerazione preventiva eccessiva revoca della sospensione condizionale consumo di canapa impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANOVA GIOVANNI nato a SANNICANDRO GARGANICO il 09/02/1970 avverso l'ordinanza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Canova Giovanni in relazione alla sofferta custodia cautelare in carcere impostagli per il delitto di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Canova Giovanni, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione all'onere della prova; omessa motivazione circa la sussistenza del rapporto di concausalità tra i comportamenti a lui addebitati e il provvedimento cautelare applicatogli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 259187-01; Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554-01). Essendo stato notificato quest'ultimo in data 27 febbraio 2025, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 14 marzo 2025, e non già, come invece avvenuto, il successivo 18 marzo 2025. Ne deriva l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere