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Ordinanza — n. 31337/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance sentencing for generic mitigating circumstances and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Floro Giuseppe and Lippolis Antonella inadmissible due to non-justifiable grounds. The defendants argued for generic mitigating circumstances and challenged the factual basis of their criminal responsibility, but the appellate court had already denied these benefits. The court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the lower court's discretionary judgment on evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as the discretion to grant mitigating circumstances and qualify facts remains exclusively with the court of first instance.

Parole chiave

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Cassazione inammissibilità circostanze attenuanti generiche rilettura elementi di fatto discrezionalità giudice di merito responsabilità penale delitti imputazione per reati di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FLORO GIUSEPPE nato a BARI il 22/11/1980 LIPPOLIS ANTONELLA nato a TRIGGIANO il 07/04/1986 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 ottobre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 12 dicembre 2023, ha rideterminato la pena inflitta a Floro Giuseppe e Lippolis Antonella, esclusa per entrambi la recidiva contestata, nella misura di anni due di reclusione ed euro 2.666,00 di multa per ciascuno in ordine a tre ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensore, deducendo, con due differenti atti: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (Floro Giuseppe); vizio di motivazione in ordine all'erronea configurazione della responsabilità penale per i delitti ascrittile; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Lippolis Antonella).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza eccepita da parte di Lippolis Antonella, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti delittuosi, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la sua responsabilità penale in ordine ai reati contestatile (cfr. p. 5). 2.2.

Parimenti inammissibile è la censura con cui i due ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. agli imputati, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 5 della sentenza impugnata).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2