Cassation appeals dismissed as inadmissible due to non-compliance with procedural rules for settlement agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible. The defendants argued for a reduction of their sentences under a settlement agreement, but the appeals court had already determined the penalty based on that agreement. The court ruled that such appeals are inadmissible because they concern waived grounds and the specific procedural limitations of settlement agreements under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against settlement judgments are inadmissible if they concern waived grounds or the determination of the penalty, as these do not fall within the limited scope of review permitted for such agreements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNI' ANTONINO nato a MAZZARINO il 28/03/1978 IANNI' IVAN DARIO nato a ENNA il 10/06/1990 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; z ., ,,,z
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 9 dicembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela del 9 luglio 2024, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Iannì Antonino e Iannì Ivan Dario nella misura di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 5.164,00 di multa per ciascuno, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 110, 337 cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza hanno proposto due identici ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione del minimo della pena.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con un motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025