Cassation appeal dismissed because criminal revision request must be signed by a registered defense attorney, not personally by the accused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the criminal revision request was signed personally by the accused rather than by a registered defense attorney. The appellant, Wally Bonvicini, challenged the lower court's rejection of his revision requests, arguing various grievances against the appellate decision. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such acts must be signed by a qualified lawyer to avoid inadmissibility, rendering the personal signature legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 629, cod. proc. pen.: A criminal revision request must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; personal signature by the accused renders the act inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY nato a CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso l'ordinanza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 7 marzo 2025 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibili talune istanze di revisione di sentenze presentate ai sensi dell'art. 629 cod. proc. pen. da Bonvicini Wally. Avverso tale pronuncia ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vari profili di doglianza.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore