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Ordinanza — n. 31329/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to argue against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible because they failed to provide a specific argumentative critique of the appellate court's reasoning. The appellants merely reiterated grievances from the first-instance trial without addressing the specific legal and factual grounds used by the appellate court to reject their claims. Consequently, the appeals were rejected as they did not fulfill the constitutional requirement of a reasoned challenge to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990; Art. 114 c.p.: A cassation appeal must contain a specific, reasoned critique of the lower court's decision; generic repetition of first-instance arguments or failure to address the appellate court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to argue against reasoning reiteration of first instance reasoned critique requirement drug trafficking sentencing minor participation mitigation joint criminal responsibility reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con tre differenti atti: vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 114 cod. pen.
309 del 1990; violazione di legge per mancata diversificazione del titolo di responsabilità del ricorrente rispetto a quello degli altri concorrenti; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 114 cod. pen
309 del 1990; violazione di legge per mancata diversificazione del titolo di responsabilità del ricorrente rispetto a quello degli altri concorrenti; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 2037 del 11/03/2009, Arnone
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: YONISS MOHAMED NABIL MOHAMED MOHAMED nato il 05/02/2002 ELWAKIL MOHAMED ELBASIOUNY HELMY nato il 04/01/1999 MAHMOUD GIHED nato il 28/05/2004 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 24 maggio 2024 con cui Yoniss Mohamed Nabil Mohamed Mohanned, Elwakil Mohamed Elbasiouny Helmy e Mahnnoud Gihed erano stati condannati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa (Yoniss Mohamed Nabil Mohamed Mohamed ed Elwakil Mohamed Elbasiouny Helmy) e di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (Mahmoud Gihed) in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con tre differenti atti: vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; violazione di legge per mancata diversificazione del titolo di responsabilità del ricorrente rispetto a quello degli altri concorrenti; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante della minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen. (Yoniss Mohamed Nabil Mohamed Mohamed); vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Elwakil Mohamed Elbasiouny Helmy); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (Mahmoud Gihed).

Il difensore di Yoniss Mohamed Nabil Mohamed Mohamed ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla censura dedotta da tutti e tre i ricorrenti circa la mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, deve essere osservato come il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richieda un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte degli imputati, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 2.2.

Parimenti inammissibili sono le ulteriori due doglianze eccepite da parte di Yoniss Mohamed Nabil Mohamed Mohamed, considerato che esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di insussistenza di una diversa responsabilità del ricorrente rispetto a quello degli altri concorrenti, nonché della possibilità di concessione in suo favore dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. (cfr. pp. 2 e ss.) - reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così