Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual elements required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation was generic and lacked the specific elements required by Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to identify the factual basis for the criticism, preventing the higher court from exercising its supervisory role over the sentencing discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal must specify the exact elements underlying the criticism of the sentence; generic grounds are inadmissible as sentencing falls within the trial court's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIOLA LEO (CUI 05M087Z), nato a Torino il 07/05/1988 avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Leo Mocciola; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio relativo al trattamento sanzionatorio, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in merito, le pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che detto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione, la determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 202