Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence as sentencing discretion is excluded from legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Frino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was an allegation of excessive sentencing, which the Court ruled is not permissible under the law in a legality review. The Court determined that sentencing gradation falls exclusively within the discretion of the trial judge, who adequately justified the decision based on statutory principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is excluded from the scope of legality review and remains within the exclusive authority of the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRINO FRANCESCO, nato a San Miniato il 27/01/1992 avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Frino; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base fuoriesce dal sindacato di legittimità rientrando invece nella esclusiva discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, la determinazione della pena non appare frutto di arbitrio o ragionamento illogico e l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 6-7 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello enuncia precisamente le ragioni del mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 20