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Ordinanza — n. 31224/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence as sentencing discretion is excluded from legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Frino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal was an allegation of excessive sentencing, which the Court ruled is not permissible under the law in a legality review. The Court determined that sentencing gradation falls exclusively within the discretion of the trial judge, who adequately justified the decision based on statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is excluded from the scope of legality review and remains within the exclusive authority of the judge of the merits.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Legality Review Appeal Inadmissibility Excessive Punishment Claim controllo della commisurazione della pena gravità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRINO FRANCESCO, nato a San Miniato il 27/01/1992 avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Frino; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è altresì manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base fuoriesce dal sindacato di legittimità rientrando invece nella esclusiva discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie, la determinazione della pena non appare frutto di arbitrio o ragionamento illogico e l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 6-7 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello enuncia precisamente le ragioni del mancato riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 20