Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31223/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting due to lack of new specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the possession of counterfeit goods and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without providing new specific grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on grievances already raised and rejected in the lower instance without presenting new, specific arguments that allow for a distinct review of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of grievances lack of new specific arguments counterfeiting conviction generic mitigating circumstances detenzione di stupefacenti traffico di canapa reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
247430-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, cod.
Art. 364, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri
226074); che, sempre con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, la sentenza impugnata si è uniformata alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv.
Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti
282955- 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv.
Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo
259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE SERIGNE IBRA, nato in Senegal il 18/08/1976 avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Serigne Ibra Gueye; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di ricettazione, appare non consentito, in quanto finalizzato a ottenere, mediante la reiterazione di profili di doglianza già prospettati e motivatamente respinti dal giudice di appello (che, ha ritenuto indubbiamente dimostrata, nel caso di specie, in base alle prove raccolte, la detenzione da parte del Gueye delle merci contraffatte e, dunque, di provenienza delittuosa, per finalità di vendita; si veda la pag. 4 dell'impugnata sentenza), una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, sempre con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, la sentenza impugnata si è uniformata alla costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955- 01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., poiché fondato su censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano le pagg. 5 e 6 dell'impugnata sentenza ove si sottolinea l'assenza di atti di resipiscenza, di una consapevolezza del disvalore sociale della condotta assunta, di una volontà risarcitoria o conciliativa con le società produttrici delle merci contraffatte), dovendosi considerare non caratterizzate da un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza di appello, e dunque non specifici ma soltanto apparenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,