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Ordinanza — n. 31222/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Piero Brega inadmissible due to a lack of specific argumentation. Brega argued that the lower court's finding of criminal liability for money laundering relied on insufficient evidence and failed to address his defense. The court rejected this claim because the appeal merely repeated grievances already dismissed by the Court of Appeal without offering a concrete, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of grievances already rejected by the court of first instance without providing a specific, reasoned argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition lack of specific argumentation criminal liability money laundering Court of Cassazione procedural dismissal ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA PIERO, nato a Livorno il 09/04/1962 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Piero Brega; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale dell'odierno ricorrente, in merito ai reati di ricettazione ascrittigli, sulla base di elementi privi di valore probante e inidonei a fondare un giudizio di reità, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di doglianza che si risolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente e correttamente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, a tale proposito, le pagg. 4-5 dell'impugnata sentenza ove la Corte d'appello motiva in ordine alle ragioni per cui debba ritenersi adeguatamente provato il coinvolgimento del Brega negli episodi per cui è a giudizio), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione, da parte del ricorrente, dei delitti lui attribuiti, e dunque non specifici ma solamente apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio