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Ordinanza — n. 31221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts and proposing alternative fact reconstructions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Vasiliu Radu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and witness credibility, but the court noted these were already properly addressed. The court rejected the appeal because it merely reiterated previous grievances and attempted to reconstruct facts differently without addressing legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 62-bis, 62 n. 4), 132 e 133 cod. pen.: Appeals that merely reiterate grievances already decided or propose alternative fact reconstructions without citing specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiteration of grievances alternative fact reconstruction credibility assessment Cassazione Roma criminal procedure court costs assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 62-bis, 62 n. 4), 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASILIU RADU, nato in Romania il 23/06/1994 avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Radu Vasiliu; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato la condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di cui al capo A) dell'imputazione sulla base di elementi inidonei, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a desumere l'esistenza del fatto di reato, non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché, oltre a riproporre doglianze già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte di merito, risulta teso a censurare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle emergenze probatorie (e, in particolare sulle riprese di videosorveglianza e sulle dichiarazioni della persona offesa, che offrirebbero un quadro dei fatti contraddittorio e lacunoso rispetto alla versione alternativa offerta dalla difesa); che, oltretutto, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto insussistente nel caso in esame; reputato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla disciplina di cui agli artt. 62-bis, 62 n. 4), 132 e 133 cod. pen., appare anch'esso non consentito poiché reiterativo dei medesimi profili di censura vagliati e disattesi dal giudice d'appello con corretti argomenti giuridici e anche finalizzato a prefigurare una alternativa ed inammissibile ricostruzione dei fatti a fronte di una motivazione esente da ogni vizio logico e giuridico (si veda la pag. 5 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l