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Ordinanza — n. 31220/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for missing specific objection to WhatsApp evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to specifically object to the admissibility of WhatsApp screenshots as a ground for appeal. The appellant argued against the lower court's acceptance of digital evidence without judicial seizure, but the court found the objection lacked specificity and was merely a reiteration of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal must specifically address the inadmissibility of evidence acquired contra legem, and general complaints regarding the evaluation of facts do not suffice to overcome the preclusion of reviewing the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal WhatsApp evidence specific objection requirement procedural preclusion digital evidence seizure congedo di assistenza ai familiari necessità di cure mediche sospensione del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhía Mamuka
Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAOUEFI SKANDER, nato in Libia il 14/01/2001 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Skander Raouefi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione di improcedibilità per la presentazione di una denuncia in luogo di un atto di querela, è manifestamente infondato alla luce dell'orientamento secondo cui, in ambito dì condizioni di procedibilità, la volontà di proporre una querela è da desumersi, legittimamente, dalla presentazìone alle forze dell'ordine di una denuncia accompagnata dall'allegazione di documentazione utile all'individuazione dell'autore del fatto, non essendo necessario il rispetto di formule sacramentali e dovendosi sempre protendere, in casi dubbi, per il principio del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhía Mamuka, Rv. 287759); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'inutilizzabilità patologica data dall'acquisizione contra legem - mancando un provvedimento dell'autorità giudiziaria - del contenuto dei messaggi inviati tramite piattaforma social Whatsapp, risulta non consentito in sede di legittimità perché la censura non è stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, ad ogni modo, è manifestamente infondato poiché disattende, da un lato, la giurisprudenza di questa Corte, volta ad affermare che «l'acquisizione di "screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più "in itinere", ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario» (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746) e, dall'altro, anche il principio secondo il quale, «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218); osservato che con il terzo motivo dì doglianza, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento del contenuto di specifici atti e prove, non è consentito in questa sede poiché: in primo luogo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. le pagg. 4-7 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in secondo luogo, è rivalutativo, in quanto il ricorrente, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata e lacunosa del materiale probatorio; che sussiste la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processualì a quella compiuta dal giudice di merito il quale, nel caso di specie, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4- 7 della sentenza impugnata che, in linea con la decisione del primo giudice, ha confermato la piena attendibilità delle dettagliate dichiarazioni della persona offesa e la corroborazione delle stesse a opera dei molteplici riscontri investigativi, quali comunicazioni telefoniche tra il denunciante e il prevenuto, servizi di osservazione delle forze dell'ordine o filmati di videosorveglianza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'individuazione, nella persona del Raouefi, dell'autore dei reati accertati e allo stesso contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen