Recourse dismissed for inadmissibility as appeal grounds were already examined and rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Modou Gueye inadmissible because the contested grounds regarding the crime of receiving were already fully examined and rejected in the appellate judgment. The appellant argued that the evidence of counterfeiting was too obvious to constitute a crime, but the court noted that the lower court correctly identified the lack of a required deceptive act and the proven knowledge of the goods' illicit origin. Consequently, the appeal was rejected as it reproduced arguments already disallowed, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are identical to those already examined and rejected by the lower court, rendering the new request a mere repetition of previously disallowed arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MODOU, nato in Senegal il 06/02/1963 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Modou Gueye; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., stante l'evidente grossolanità della contraffazione e l'inidoneità della condotta a trarre in inganno un potenziale acquirente, e la conseguente mancata configurabilità del delitto di ricettazione, non sono formulati in termini consentiti in questa sede, poiché riproduttivi di profili di censura già proposti con l'atto d'appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che - rilevando, la finalizzazione del delitto di cui all'art.474 cod. pen. alla tutela della fede pubblica; la mancanza di un reato impossibile data la natura di reato di pericolo della medesima fattispecie, per cui non rileva l'attuazione dell'inganno; l'illecita provenienza delle merci ricevute, data dall'accertata contraffazione; la piena e dimostrata consapevolezza di quest'ultima in capo all'odierno ricorrente, che nulla aveva documentato in merito alla provenienza delle merci, peraltro prive di certificati di garanzia - ha adeguatamente indicato gli elementi fattuali e giuridici in base ai quali debba ritenersi che la condotta tenuta dall'odierno ricorrente abbia integrato pienamente i presupposti costitutivi dei delitti ascrittigli, a fronte di assunti difensivi totalmente inidonei a scalfire la tenuta del decisum (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01;
Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014, Faje, Rv. 258722-01; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse, Rv. 252836-01); che è ormai consolidato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione può dirsi dimostrato in virtù di qualunque elemento, anche indiretto, e quindi anche per via dell'omessa od inattendibile indicazione della provenienza della res da parte dell'agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 l