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Ordinanza — n. 31217/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription of corporate crime due to specific recidivism aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the claim of expired prescription was contradicted by specific recidivism rules. The appellant argued for non-prosecution based on a seven-year and six-month limitation period, but the court found that interrupting events extended this to eleven years and three months. Since the offense occurred in 2015, the statute of limitations had not yet expired, rendering the appeal legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 157, Art. 161, Art. 99 cod. pen.; The specific recidivism aggravation extends the prescription period for corporate crimes, and interrupting events further increase this duration, preventing the claim of expiration if the total elapsed time remains within the extended limit.

Parole chiave

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corporate crime prescription specific recidivism statute of limitations extension interrupting events Cassation inadmissibility recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157, first and second paragraph, Criminal Code
a) tale reato, aggravato, come nella specie, dalla recidiva specifica infraquinquennale, si prescrive, ai sensi art. 157, primo e secondo comma, cod.
Art. 161, second paragraph, Criminal Code
b) essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, il suddetto tempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod.
Art. 99, second paragraph, Criminal Code
pen., nel caso di specie di cui all'art. 99, secondo comma, cod.
Art. 55, paragraph 9, first period, D.Lgs. n. 231/2007
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caterina Brajdich; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di non punibilità per maturata prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs.
art. 157 cod. pen
pen., in sette anni e sei mesi (cinque anni, massimo della pena edittale, più la metà, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. pen., per l'aggravante a effetto speciale della recidiva specifica e infraquinquennale);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAMICH CATERINA, nata a Pescia il 07/12/1987 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caterina Brajdich; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa declaratoria di non punibilità per maturata prescrizione in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo; che, infatti:

a) tale reato, aggravato, come nella specie, dalla recidiva specifica infraquinquennale, si prescrive, ai sensi art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., in sette anni e sei mesi (cinque anni, massimo della pena edittale, più la metà, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. pen., per l'aggravante a effetto speciale della recidiva specifica e infraquinquennale);

b) essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, il suddetto tempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi deve essere aumentato, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., nel caso di specie di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., della metà, cioè di tre anni e nove mesi, con la conseguenza che il tempo complessivo necessario a prescrivere è di undici anni e tre mesi; che, di conseguenza, l'attribuito reato di cui all'art. 55, comma 9, primo periodo, del d.lgs. n. 231 del 2007, essendo stato consumato il 28/09/2015, non è a tutt'oggi ancora prescritto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio