Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence and aggravated robbery circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding insufficient evidence and the application of aggravated robbery circumstances. The court held that the appeal merely reiterated grievances already examined by the appellate court without presenting new decisive proof. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged errors did not undermine the fundamental logic of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts, and an appeal is inadmissible if the alleged errors do not disarticulate the entire reasoning or if the aggravated circumstance requires simultaneous presence of multiple perpetrators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REMEDI ANDREA, nato a Pietrasanta il 09/04/1995 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Remedi; osservato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e la mancata assunzione della prova decisiva dell'esame testimoniale della persona offesa, oltre a non essere consentito in quanto meramente reiterativo di profili di doglianza già prospettati in appello e adeguatamente esaminati dalla Corte territoriale, risulta, altresì, in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la Corte di cassazione non ha la possibilità di effettuare una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); che, in particolare, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, circostanza non sussistente nel caso di specie; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, si deve ritenere "decisiva", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni enunciate in motivazione, si riveli tale che, laddove esperita, avrebbe certamente portato a una diversa pronuncia e, ove non assunta o non valutata, vizierebbe la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670; cfr. anche Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), situazione, anch'essa, insussistente; che, infine, detto motivo risulta manifestamente infondato anche alla luce del principio secondo il quale la rinnovazione del dibattimento in appello - contrapponendosi alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale compiuta in primo grado - assume carattere totalmente eccezionale, e resercizio del potere di disporla da parte del giudice è vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga, nella sua discrezionalità, che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli siano sufficienti per pervenire a una decisione (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 1, n. 5267 del 12/03/1998, Fiore, Rv. 210473; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino, Rv. 213637); considerato che il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1), cod. pen., da un lato, appare meramente riproduttivo di profili di doglianza già dedotti in appello e vagliati con adeguate argomentazioni di fatto e di diritto dal giudice di merito, dall'altro lato, è manifestamente infondato, giacché, secondo il costante orientamento di questa Corte, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, nell'ambito del delitto di rapina, necessita della simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o della minaccia, così da potersi ritenere che queste siano state poste in essere da parte di ciascun agente, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (così Sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d