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Ordinanza — n. 31215/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grounds not met and lack of concrete argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to meet the specific requirements for this procedural stage. The appellant argued for a different finding of criminal responsibility regarding theft and receipt, but the court noted the complaint was abstract and merely reiterated arguments already examined and rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits, finding the evidence insufficient for theft and adequate for the conviction of receipt.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: An appeal must be specific and grounded in a concrete comparison with the lower court's reasoning; abstract complaints reiterating prior rejected arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement reiteration of prior arguments abstract complaint criminal responsibility impiego illecito di valori patrimoniali rifiuti non recuperabili discarica abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Lacerenza; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art.
Art. 624 cod. pen.
pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 624 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Lacerenza; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art.
art. 624 cod. pen
pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 52271, del 10/11/2016, Agyemang
Sez. 2, n. 5522, del 22/10/2013, Proietto
268643; Sez. 2, n. 5522, del 22/10/2013, Proietto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACERENZA MARCO, nato a Foggia il 26/02/1998 avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Lacerenza; considerato che l'unico motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. per difetto dell'elemento oggettivo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., e infine la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 624 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché interamente teso a sollecitare conclusioni differenti sul giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, risultando aspecifico perché non connotato da un effettivo confronto con la complessità delle congrue e logiche argomentazioni, in fatto e in diritto, poste a base della motivazione della sentenza impugnata e finendo così per reiterare doglianze già prospettate in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare soltanto apparenti; che, per quanto attiene, nello specifico, alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito di cui all'art. 624 cod. pen., correttamente il giudice di merito ha escluso la configurabilità del reato di furto, in mancanza di indicazioni da parte dell'imputato sul fatto.

Il semplice possesso ingiustificato di cose sottratte, in assenza di altri elementi probatori e in presenza di elementi favorevoli ad ipotesi alternativa (come, ad esempio, il non indifferente lasso di tempo tra la sottrazione e l'accertamento del suddetto possesso), più che indurre all'affermazione di colpevolezza a titolo di furto, consente la configurazione del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 52271, del 10/11/2016, Agyemang, RV. 268643; Sez. 2, n. 5522, del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); che anche la motivazione della Corte d'appello in ordine alla non configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del rilevante valore economico dell'autovettura ricettata e anche dei precedenti dell'imputato appare adeguata e conforme alla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il