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Ordinanza — n. 31214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to challenge facts reserved to the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by law and a failure to challenge facts reserved for the trial judge. Michelangelo Tisci argued against the lower court's finding of liability for the crime of receiving stolen goods, but his arguments were deemed too general and disconnected from the specific reasoning of the appealed decision. Consequently, the appeal was rejected, and Tisci was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; The appeal must be specific and cannot challenge facts reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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lack of specificity violation of law receiving stolen goods facts reserved to judge inadmissible appeal pubblicità abusiva ingiuria protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TISCI MICHELANGELO, nato ad Altamura il 09/10/1996 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michelangelo Tisci; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per avere concorso nel reato di ricettazione, non è deducibile in questa sede poiché, oltre a difettare della dovuta specificità che, in virtù dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., è causa di inammissibilità, e che è desumibile dall'assenza di correlazione tra le censure dell'impugnazione e le argomentazioni puntuali della decisione impugnata (si vedano, a tal proposito, la terza e la quarta e pagina dell'impugnata sentenza), è teso, altresì, a una rilettura di quegli elementi di fatto che hanno fondato il decisum e la cui valutazione è riservata esclusivamente al giudice del merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.