Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31212/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing for possession of stolen goods due to preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of criminal responsibility for possession of stolen goods and the imposed sentence. The court rejected these claims because the issues were already examined and dismissed by the appellate court, and the sentencing falls within the trial judge's discretionary power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or sentencing discretion already exercised by the court of first instance and appeal, as such review is precluded by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion principle recidivism assessment sentencing discretion possession of stolen goods cassation inadmissibility prove inattendibili impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 648, n. 4 c.p.
art. 648 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA FRANCESCO, nato ad Andria il 01/01/1968 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Recchia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto a censurare la decisione della Corte territoriale in merito all'accertamento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, non è consentito in questa sede poiché, oltre a essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (si veda infatti la pag. 3 dell'impugnata sentenza), mira altresì a ottenere una diversa valutazione e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, finendo così per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse sul giudizio di responsabilità; che, in particolare, essendo detto motivo finalizzato a denunciare il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per via di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non può reputarsi consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio, non si può dedurre, poiché, innanzitutto, riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice del merito, in secondo luogo, il giudizio sulla pena risulta congruamente motivato (si veda la pag. 4 dell'impugnato provvedimento) in considerazione delle modalità di fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che è pacifico come il giudizio relativo alla comparazione fra opposte circostanze, agli aumenti e alle diminuzioni previsti a titolo di continuazione, oltre che all'individuazione della pena base, rientra nel solo potere discrezionale del giudice di merito, cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, con precipuo riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata qualificata, il motivo è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui egli è tenuto a esaminare, in concreto, anche il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che anche la motivazione della Corte d'appello in ordine alla non configurabilità della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del valore non trascurabile dell'autovettura ricettata risulta adeguata e conforme alla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci