Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Gasparro inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that a home search violated procedural rules regarding exigent circumstances and that identification via surveillance footage lacked proper legal basis. The court rejected these claims as they were already thoroughly examined and dismissed in the lower appellate court, rendering the new arguments non-specific and redundant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 353 cod. proc. pen.; Art. 183 cod. proc. pen.: Appeals in summary proceedings must be specific and cannot reiterate grounds already rejected; identification via video constitutes a declarative act rather than a formal personal recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARRO FRANCESCO, nato a Bari il 17/11/1975 avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Gasparro; reputato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole per la violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in merito alla perquisizione domiciliare avvenuta al di fuori di un contesto di flagranza come prescritto dall'art. 353 cod. proc. pen., è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché aspecifico e pedissequamente riproduttivo di profili di doglianza già prospettati in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (si veda, a tale proposito, la pag. 3 dell'impugnata sentenza); che detto motivo appare inoltre manifestamente infondato, poiché le nullità di ordine generale a regime intermedio non possono essere dedotte a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., potendosi rilevare in tale sede esclusivamente le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche (cfr.
Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018, Apice, Rv. 272901; Sez. 3, n. 23182 del 21/03/2018, D'Alessandro, Rv. 273345; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038; Sez. 2, n. 22500 del 10/07/2020, Sette, Rv. 280422); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in merito al riconoscimento dell'imputato effettuato dal personale della Squadra mobile in virtù del filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza, non è consentito, presentandosi come riproduttivo di doglianze già motivatamente respinte in appello, e appare inoltre manifestamente infondato poiché è pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità che l'individuazione, personale o fotografica - dunque anche quella effettuata tramite filmati, come nel caso di specie -, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini dell'efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro