Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-specific factual arguments and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Roberto Piacenza and Maria Addolorata Rizzi inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance based on the Constitutional Court's 2023 ruling, claiming the crime lacked social alarm and was of minimal harm. The court rejected this because the argument merely rehashed facts already evaluated and found insufficient by the appellate court, constituting a non-specific legal ground that cannot be raised before the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based on mere factual censure or arguments already decided by the court of appeal are inadmissible before the Court of Cassation as they lack specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIACENZA ROBERTO, nato a Foggia il 29/04/1966 RIZZI MARIA ADDOLORATA, nata a Foggia il 13/07/1966 avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi proposti, con unico atto, in favore di Roberto Piacenza e di Maria Addolorata Rizzi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è consentito in questa sede dal momento che risulta fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, al riguardo, la pag. 6 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello motiva che, ai fini del riconoscimento di detta attenuante, è necessario che il fatto si presenti come totalmente immune da profili di allarme sociale e sia configurabile come ipotesi di lesività minima: aspetti non ravvisati nel caso di cui trattasi) e, pertanto, non specifici; che, inoltre, detto motivo non si può dedurre dinanzi alla Corte di legittimità poiché risulta costituito da mere censure in punto di fatto la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2